Regolamento 768/2008

Regolamento 768/2008

Commercializzazione dei prodotti – Marcatura CE di conformità

La presente decisione stabilisce i principi comuni applicabili all’insieme della legislazione settoriale al momento della sua revisione o rifusione. Essa istituisce inoltre un quadro per la futura legislazione che armonizzerà le condizioni di commercializzazione dei prodotti. La decisione contribuisce a rafforzare la fiducia dei consumatori e a migliorare la libera circolazione delle merci nell’Unione europea.

ATTO

Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio.

SINTESI

Il quadro comune per la commercializzazione dei prodotti stabilisce:

  • definizioni comuni;
  • procedure comuni di valutazione della conformità dei prodotti;
  • obblighi per gli operatori economici (fabbricanti, importatori, distributori, ecc.);
  • norme per l’utilizzazione della marcatura “CE”, che consentano di rafforzare la fiducia verso i prodotti commercializzati nell’Unione;
  • criteri di notifica degli organismi di valutazione della conformità;
  • procedure di salvaguardia.

Il quadro comune servirà come insieme di strumenti per future regolamentazioni settoriali destinate al ravvicinamento delle legislazioni (armonizzazione). Esso si basa sulla nuova strategia secondo cui la legislazione si limita a fissare esigenze essenziali e a ricorrere a norme armonizzate. Di conseguenza, i futuri atti legislativi settoriali dovranno utilizzare, nella misura del possibile, gli elementi definiti nella presente decisione e definire esigenze essenziali per la commercializzazione dei prodotti. Se necessario, legislazioni specifiche potranno tuttavia ricorrere ad altre soluzioni.

Definizioni

La decisione stabilisce definizioni chiare di concetti fondamentali, quali “fabbricante”, “distributore”, “importatore”, “norma armonizzata”, “immissione sul mercato” e “valutazione di conformità”. La messa a punto di definizioni uniche ed esplicite consentirà di facilitare l’interpretazione e la corretta applicazione delle future legislazioni in questo settore.

Obblighi del fabbricante, dell’importatore e del distributore

Per essere commercializzato e introdotto sul mercato, un prodotto deve essere conforme a certe esigenze essenziali. Il fabbricante deve assicurarsi che il suo prodotto sia conforme alle esigenze applicabili, effettuando o facendo effettuare una procedura di valutazione di conformità del prodotto. Quando il prodotto è conforme alle esigenze essenziali, il fabbricante appone il marchio “CE” sul prodotto e stabilisce una dichiarazione “CE” di conformità. Il fabbricante indica il suo nome, la sua ragione sociale o il suo marchio nonché il suo indirizzo sul prodotto. Egli assicura la costante conformità della produzione in serie. Il prodotto deve essere accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua comprensibile. Nel caso in cui sia intervenuto un organismo di valutazione della conformità esterno, il fabbricante appone il numero di quest’ultimo.

L’importatore e il distributore devono assicurarsi che il fabbricante abbia adempiuto i suoi obblighi, cioè verificare che il prodotto sia munito della marcatura di conformità e che siano stati forniti i documenti richiesti.

I fabbricanti (o il loro mandatario), distributori e importatori devono comunicare alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie sul prodotto interessato, al fine di garantire la tracciabilità del prodotto.

Conformità del prodotto

La presente decisione stabilisce un quadro più chiaro in materia di valutazione della conformità. Essa stabilisce una serie di procedure di valutazione della conformità (specificata in allegato) fra le quali il legislatore può scegliere la più appropriata.

Essa fissa, inoltre, le regole e le condizioni per l’apposizione del marchio “CE”, il quale è soggetto ai principi generali definiti dal regolamento n. 765/2008. Gli Stati membri garantiscono un’applicazione corretta del regime che disciplina il marchio “CE” e istituiscono sanzioni per le infrazioni.

Valutazione della conformità

In talune procedure di valutazione della conformità la valutazione della conformità è realizzata da organismi di valutazione della conformità che vengono notificati, cioè dichiarati, alla Commissione dagli Stati membri.

La presente decisione stabilisce criteri comuni di notifica degli organismi di valutazione della conformità. Gli organismi di valutazione della conformità devono offrire tutte le garanzie di indipendenza, di obiettività, d’imparzialità, di confidenzialità, d’integrità professionale. Devono inoltre disporre delle competenze e dei mezzi tecnici necessari alla buona esecuzione dei compiti che vengono loro affidati.

La Commissione mette in atto un coordinamento e una cooperazione adeguati fra gli organismi notificati.

Procedure di salvaguardia

È prevista una procedura comunitaria di salvaguardia a livello nazionale applicabile ai prodotti che comportano rischi. Essa prevede in particolare l’informazione della Commissione e degli altri Stati membri e può essere attivata in caso di disaccordo fra gli Stati membri riguardo a misure adottate da uno di essi.

Contesto

La presente decisione abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l’apposizione e l’utilizzazione della marcatura “CE” di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica.

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Alessandro Pratelli

Perito aeronautico, calsse '72. Lavora come redattore tecnico dal 1995 poi fonda AP Publishing. Appassionato di Direttive e norme tecniche. La frase che preferisce? "Se non alzi mai gli occhi, ti sembrerà di essere nel punto più in alto".